Di Stefano Montesano
Il decreto legge recante misure urgenti in materia di immigrazione e sicurezza, presenta, per quello che concerne il sistema di accoglienza in Italia, una serie di novità particolarmente importanti e che mirano a ridisegnare, in senso peggiorativo, il sistema e la gestione dell’accoglienza integrata in Italia.
Come è stato messo in evidenza da attenta dottrina, oltre che dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, il decreto presenta una serie di punti contestabili, sia per forma che per contenuto.
Innanzitutto, non si comprende la scelta di attuare i provvedimenti in esso contenuti mediante la forma della decretazione d’urgenza ex art. 77 Cost.; in questo senso, un confronto politico-parlamentare per un tema cosi ampio e complesso, avrebbe indotto ad una riflessione maggiormente proficua dal punto di vista politico e giuridico.
Dal punto di vista sostanziale, si osserva quanto segue.
La categoria dei richiedenti asilo, ad oggi, costituisce una parte consistente (circa il 50%) dei beneficiari presenti negli SPRAR. Si presenta come una categoria particolarmente variegata e vulnerabile, composta da semplici richiedenti che fuggono dalla miseria e dalla povertà, alle vittime di tratta, fino a persone con gravi problemi di salute. Per queste persone, l’accoglienza presso i centri SPRAR realizzava una dimensione di potenziale integrazione, poiché favoriva l’accesso al mondo del lavoro, ai percorsi di integrazione sociale, in un sistema composto da équipe formate da personale specializzato nei vari settori di riferimento (legale, socio-integrativo, assistenziale, scolastico-formativo, mediazione linguistico-culturale ecc) che contribuiva all’inserimento nel tessuto socio-lavorativo territoriale. Per tali richiedenti, il decreto dispone il trasferimento presso i CAS – Centri di accoglienza straordinaria – strutture istituite in via prefettizia, ma interamente gestite da privati e che, a differenza degli SPRAR, garantiscono (o dovrebbero garantire) soltanto la mera assistenza materiale. Il rischio è di acutizzare le problematiche già insite nella categoria dei richiedenti, anche alla luce di altre due misure previste nel decreto, come quella di eliminare l’iscrizione anagrafica per gli stessi richiedenti – misura astrattamente lesiva del principio di non discriminazione, relativamente al fatto che il permesso di soggiorno non dovrebbe costituire condizione necessaria per l’iscrizione anagrafica poiché un ente comunale dovrebbe avere sempre e comunque la certezza del numero delle persone presenti sul proprio territorio, a prescindere dal possesso o meno del permesso di soggiorno, onde poter garantire i servizi minimi di carattere pubblico e sociale – o la misura dellasospensione della domanda di protezione internazionale qualora il richiedente venga sottoposto a procedimento penale. In sostanza, anche senza una condanna in via definitiva, la semplice sottoposizione a procedimento penale per alcune tipologie di reato, sospende la domanda e autorizza l’autorità di P.S. all’accompagnamento alla frontiera, ciò in palese violazione dell’art. 27 Cost. (presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva) e del principio di non respingimento (non refoulemnet) previsto dalla direttiva 2013/32/UE.
Lo SPRAR – Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati – verrà convertito in sistema di accoglienza solo per rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Ciò significa ridurre quello che, ad oggi, costituisce un vero e proprio modello positivo, di successo, di accoglienza e integrazione. A differenza dei CAS, infatti, lo SPRAR offre una serie di vantaggi, sinteticamente riassumibili:
L’abolizione della protezione umanitaria e del relativo permesso per ragioni di carattere umanitario, sostituita da poco precisate fattispecie di permessi speciali, compromette quella che anche la stessa Corte di Cassazione (10686/2012) ha reputato come fattispecie attuativa, seppur in termini residuali e discrezionali, del generale diritto di asilo riconosciuto dall’art. 10 comma III della Costituzione; in altri termini, viene eliminata una fattispecie di protezione che era diretta a rendere pieno ed effettivo un diritto fondamentale della persona quale è il diritto di asilo, Inoltre, in ben 20 paesi dell’U.E. su 28 esistono forme di riconoscimento della protezione umanitaria, seppur con modalità diverse e specifiche.
Si dispone che lo straniero irregolare possa essere sottoposto a trattenimento amministrativo fino a 180 gg (in precedenza erano 90), senza che vengano definite le ipotesi tassative per le quali si può procedere a detto trattenimento. In pratica, l’eccezionalità del trattenimento viene sostituita da una generalità del fermo, che può essere discrezionalmente disposto dalle autorità di P.S. anche per le ipotesi (molto generiche e comuni) della sola mancanza di documenti di identità dei migranti che intendono chiedere protezione internazionale. Infine, si dispone che nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), qualora vi sia indisponibilità dei posti per coloro che devono essere rimpatriati, il giudice di pace può autorizzare il temporaneo trattenimento dello straniero presso strutture rientranti nella disponibilità dell’Autorità di P.S. o presso l’ufficio di Frontiera dell’interessato. Non vi è alcune specificazione circa l’idoneità dei locali, né delle garanzie circa le modalità del trattenimento, lasciando un eccessivo margine di discrezionalità alle autorità amministrative nel disporre luoghi e modalità del trattenimento.
Stefano Montesano